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EMERGENZA CORONAVIRUS

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CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

(C.I.E.)

Normativa e modalità di rilascio


  

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (Legge n. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. n. 445/2000).

 

Pertanto, gli Uffici Comunali dello Stato Civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

 

Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) è previsto, in ogni caso, il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. n. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

 

Si ricorda, comunque, che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “Istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzia d’affari, Poste Italiane, notai (art. 2, D.P.R. n. 445/2000).

 

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. n. 445/2000) ma non si paga nulla (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non necessita di autenticazione della firma. 


 NUOVO CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

con decorrenza Lunedì 12/06/2017


 

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